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| SEDI E ORARI |
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mer 8 settembre 2010 |
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Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Ufficio Visite Fiscali, tramite fax la richiesta di
visita di controllo (scarica il modulo) completa dei seguenti dati:
• denominazione, indirizzo della Ditta o Ente e se di carattere pubblico o privato;
• partita IVA o, se non posseduta, Codice Fiscale;
• cognome, nome del lavoratore;
• prognosi della malattia o, se non conosciuta, inizio della malattia;
• indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore durante la malattia;
• altri dati utili per reperire il lavoratore;
• qualifica e recapito telefonico del richiedente la visita.
Al fine dell’emissione della fattura è inoltre necessario acquisire i seguenti dati:
• ragione sociale e indirizzo completo dell’intestatario della fattura;
• indirizzo dove spedire la fattura.
L’esito della visita fiscale, senza indicazioni diagnostiche, verrà trasmesso alla Ditta, tramite posta ordinaria, mediamente entro due/tre settimane dalla richiesta dell’accertamento.
Il medico incaricato della visita fiscale effettua l'accertamento al domicilio del lavoratore nelle fasce di reperibilità previste dalla normativa. Dopo essersi qualificato e aver registrato i dati identificativi del lavoratore, raccoglie una breve anamnesi clinica e lavorativa, esamina la documentazione sanitaria, effettua un esame obiettivo, finalizzato alla verifica della diagnosi.
Se la patologia di cui il soggetto soffre è di natura psichica, l'esame obiettivo potrà essere limitato al colloquio clinico. Effettuata la diagnosi, il medico può confermare la prognosi del medico curante oppure modificarla. Nel caso in cui non riscontri la presenza di patologie tali da rendere il soggetto visitato inabile alla qualifica professionale o alla mansione, provvederà a riavviarlo al lavoro. Nel caso in cui ritenga che la malattia consenta una ripresa del lavoro in data diversa da quella indicata dal suo curante, indicherà la nuova data in cui il soggetto dovrà riprendere il lavoro.
Al datore di lavoro non verrà inviata né la diagnosi, né l'esame obiettivo, ma soltanto la parte del certificato comprendente i dati anagrafici ed il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto.
Nel caso in cui il lavoratore non sia stato reperito al proprio domicilio, il medico lascerà avviso di presentarsi a visita ambulatoriale il giorno feriale successivo (nell'avviso saranno indicati sede e orario di visita).
VISITE DI CONTROLLO DEI LAVORATORI IN MALATTIA
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 463/83 convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni.
Visita domiciliare feriale 41,67 Euro
Accesso domiciliare feriale 28,29 Euro
Visita domiciliare festiva 52,82 Euro
Accesso domiciliare festivo 39,61 Euro
Visita ambulatoriale 20,84 Euro
Rimborso fisso per visite o accessi domiciliari:
• nel perimetro urbano 6,00 €;
• fuori dal perimetro urbano 10,00 € + il rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall’abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno.
* Al costo della prestazione occorre sempre aggiungere l'importo di 7.75 €, previsto per il rimborso delle spese amministrative.
Come e a quale Ufficio rivolgersi per richiedere la visita medica "fiscale"
Essendo la ASL di Lecco suddivisa in 3 Distretti, la visita di controllo dovrà essere richiesta, tramite fax, all’ufficio di medicina fiscale distrettuale, competente per territorio, con riferimento all'indirizzo del lavoratore durante la malattia. Le richieste di visita, inoltrate dal datore di lavoro all'ufficio di medicina fiscale, entro le ore 10.00, verranno effettuate in giornata, mentre quelle segnalate dopo tale orario verranno effettuate entro il giorno successivo, anche se festivo. Nella giornata di sabato le richieste di visita verranno accettate tramite fax entro le ore 10.00.
Lecco tel. 0341/482413 fax. 0341/482440
Merate tel. 039/5916274 fax. 039/5916429
Bellano tel. 0341/822132 fax. 0341/820932
documenti |
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Visite fiscali: divisione per Comuni e modulo richiesta |
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